Art. 16 
 
               Attivita' di verifica sui biocarburanti 
                        da parte del comitato 
 
  1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre  2012
e del decreto legislativo 21  marzo  2017,  n.  51,  puo'  effettuare
controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli
operatori della filiera dei biocarburanti e sulla  veridicita'  delle
informazioni ambientali e sociali  presso  i  primi  operatori  della
filiera dei biocarburanti. 
  2. Nel caso in cui, durante  le  attivita'  di  controllo,  vengano
individuate frodi relative a  biocarburanti  certificati  secondo  lo
Schema nazionale di certificazione, come  previsto  dall'art.  6  del
decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette  tale
informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato
l'operatore economico autore delle frodi, che  effettua  i  necessari
accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che
comunica tempestivamente l'informazione  a  tutti  gli  organismi  di
certificazione.