Art. 16 Attivita' di verifica sui biocarburanti da parte del comitato 1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, puo' effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicita' delle informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della filiera dei biocarburanti. 2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione.