Art. 17 
 
        Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE 
 
  1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte  del
GSE, vengano individuate frodi  relative  a  bioliquidi,  certificati
secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette  tale
informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato
l'operatore economico autore delle frodi, che  provvede,  secondo  le
proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto  della
segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che
comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di
certificazione.