Art. 17 Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE 1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.