Art. 18 Disposizioni per gli oli vegetali esausti 1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) la catena di produzione del biocarburante e' interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono); b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro; c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e contenente il numero del certificato di conformita' del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni: 1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE; 2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale esausto e' stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruita' puo' essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A. 3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste all'art. 9, comma 11. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.