Art. 18 
 
              Disposizioni per gli oli vegetali esausti 
 
  1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a),  punto  3),
opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano  stati  prodotti
in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233,
comma 1 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o  altri
sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233,  comma  9,  ma
che rientri tra quelli previsti  dal  titolo  V  del  regolamento  n.
1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per  la  successiva
trasformazione in biocarburanti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le  seguenti
condizioni: 
    a) la catena  di  produzione  del  biocarburante  e'  interamente
certificata almeno a partire dal raccoglitore  (colui  che  raccoglie
gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono); 
    b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di essere in  possesso  dell'elenco  di
tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui  ha  ritirato
oli  vegetali  esausti  e  dell'autodichiarazione/i  da   parte   del
ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro; 
    c) gli oli  vegetali  esausti  prodotti  sono  identificati  come
«rifiuti» ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE.  A  tal  fine,  la
dichiarazione di sostenibilita' redatta  dal  raccoglitore  ai  sensi
dell'art. 9,  contiene,  in  allegato,  una  dichiarazione  da  parte
dell'organismo di certificazione da cui  e'  sottoposto  a  verifica,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  contenente  il  numero  del   certificato   di   conformita'   del
raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni: 
      1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando
i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE; 
      2)   sono   state   svolte   operazioni   di   verifica   sulla
tracciabilita' degli oli vegetali esausti  raccolti,  allo  scopo  di
accertare,  presso  i  soggetti  produttori,  la  congruita'  tra   i
quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini  da
cui  l'olio  vegetale  esausto  e'  stato   generato   nell'anno   di
riferimento.  Tale  congruita'  puo'  essere  verificata  analizzando
alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di  trasporto,
documenti  contabili,  fatture  o  registri  di  carico  scarico   di
magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere  svolte  secondo
quanto previsto all'allegato 2, parte A. 
  3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  lettera   c),   deve
accompagnare  ogni  partita  in  luogo  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 9, comma  3,  lettera  g),  secondo  le  modalita'  previste
all'art. 9, comma 11. 
  4. La dichiarazione di cui al comma  2,  lettera  b),  deve  essere
tenuta  a  disposizione  da  parte  del  raccoglitore  per  eventuali
verifiche e non deve accompagnare le singole partite.