Art. 19 Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati 1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto compatibili.