Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art.  2  del  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  ad
esclusione di quella di  cui  alla  lettera  i-septies),  nonche'  le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28. 
  2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui
al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
    b)  «Comitato  tecnico  consultivo  biocarburanti»  (di   seguito
«Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150  del
21 dicembre 2012, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  33,  comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
    c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale
di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello  sviluppo
economico del 22 dicembre 2009; 
    d)  «Organismi  di  accreditamento»:  l'Organismo  nazionale   di
accreditamento e gli analoghi  organismi  costituiti  in  ordinamenti
diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di  mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA e che siano  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'art. 5, comma 1; 
    e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da  un
organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della
conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del  presente
articolo,  anche  attraverso  tarature,   prove,   certificazioni   e
ispezioni; 
    f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3
del presente articolo; 
    g)  «Certificato  di   conformita'   dell'azienda»:   certificato
rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore  economico,
che  abilita  lo  stesso   al   rilascio   della   dichiarazione   di
sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita'; 
    h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia
che permette di creare un nesso tra le informazioni  contenute  nelle
dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai
prodotti intermedi e le  asserzioni  riguardanti  i  prodotti  finali
contenute nel certificato di  cui  alla  lettera  m),  anche  tramite
l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12; 
    i) «Dichiarazione di sostenibilita'»:  dichiarazione  redatta  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, da ogni operatore economico cedente  il  prodotto  in  uscita
dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di  una
stessa  catena  di  consegna  del  biocarburante  e   bioliquido,   e
rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla
partita ceduta; 
    l) «Informazioni sociali  e  ambientali»:  informazioni  relative
alla materia prima utilizzata per la produzione  di  biocarburanti  o
bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per  la
tutela  del  suolo,  delle  risorse  idriche  e  dell'aria,  per   il
ripristino dei terreni degradati e per evitare il  consumo  eccessivo
di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche'  per  la  tutela
del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima; 
    m) «Certificato  di  sostenibilita'»:  dichiarazione  redatta  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e  d)
del  presente  articolo,  contenente  le  informazioni  necessarie  a
garantire  che  la  partita  di  biocarburante   o   bioliquido   sia
sostenibile; 
    n)  «Partita»:  quantita'  di  prodotto  avente   caratteristiche
chimico-fisiche omogenee; 
    o) «Biocarburanti avanzati»:  biocarburanti  prodotti  a  partire
dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis,
del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  ad  eccezione  dei
carburanti rinnovabili avanzati; 
    p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti  rinnovabili  di
cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1,  parte  2-bis,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
    q) «Biogas»: il gas prodotto dalle  biomasse  tramite  digestione
anaerobica,  il  gas  prodotto  dalle   biomasse   tramite   processi
termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai  processi  di
depurazione; 
    r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; 
    s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il  gas  prodotto
dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi
prodotti in impianti  deputati  al  trattamento  delle  acque  reflue
civili e industriali; 
    t) «Data di entrata in  esercizio  dell'impianto»:  data  in  cui
l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o  bioliquido  per
il  quale  si  rilascia  la  dichiarazione  di  sostenibilita'  o  il
certificato di sostenibilita'; 
    u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i
bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto; 
    v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono
una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione; 
    z)  «Documento  di  trasporto»:  documento   che   certifica   un
trasferimento di merci dal  cedente  al  cessionario,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT),  documento
amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di
accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti
soggetti ad accise (e-AD), o altro  documento  previsto  in  tema  di
trasporto delle merci; 
    aa)  «Accordi  di  mutuo  riconoscimento  EA/IAF  MLA»:   accordi
internazionali  che  assicurano  il  riconoscimento  dell'equivalenza
delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri  firmatari
all'interno del sistema di  accreditamento,  gestito  da  IAF-ILAC  a
livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo); 
    bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono  da  tempo
fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; 
    cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui  livello  di
contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di
alimenti o mangimi; 
    dd) «Sistema di certificazione volontario»:  sistema  oggetto  di
una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma
della direttiva 98/70/CE,  introdotto  dall'art.  1  della  direttiva
2009/30/CE. 
  3. Ai fini del  presente  decreto,  per  «operatore  economico»  si
intende ogni persona fisica o giuridica, anche  stabilita  fuori  del
territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita': 
    a) produzione e cessione di ogni materia  o  sostanza  dalla  cui
lavorazione si ottengano  bioliquidi  o  biocarburanti  destinati  al
mercato nazionale  siano  esse  materie  prime,  prodotti  intermedi,
rifiuti, sottoprodotti o loro miscele; 
    b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o
sostanza  dalla   cui   lavorazione   si   ottengano   bioliquidi   o
biocarburanti  destinati  al  mercato  nazionale  e  prodotta   dagli
operatori economici di cui alla lettera a); 
    c)  produzione  e/o  cessione  di  bioliquidi   o   biocarburanti
destinati al mercato nazionale; 
    d)  commercializzazione,  anche   senza   possesso   fisico,   di
bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato  nazionale,  prodotti
dagli operatori economici di cui alla lettera c). 
  4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di  cui
al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della
filiera»: 
    a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano
avvenga a partire da gas di discarica; 
    b) il gestore dell'impianto di  trattamento  delle  acque  reflue
civili e industriali, qualora la produzione di  biometano  avvenga  a
partire dai gas derivante dai processi di depurazione; 
    c)  il  gestore  dell'impianto  di  digestione  anaerobica  della
frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU). 
  5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»: 
    a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le  mense  e  i
ristoranti,  le  isole  ecologiche  e   le   campane   stradali   che
conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati: 
      1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi  dell'art.
233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18; 
    b)  i  produttori  di  sottoprodotti  di  origine  animale,  come
definiti dal regolamento (CE)  n.  1069/2009,  che  conferiscono  gli
stessi agli impianti di trattamento di cui al  medesimo  regolamento,
nel  rispetto  dei  requisiti  di  tracciabilita'  ivi  prescritti  e
utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE)  n.
142/2011; 
    c) i gestori della raccolta della frazione organica  dei  rifiuti
solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione
anaerobica. Le emissioni del trasporto  dei  rifiuti  dal  centro  di
raccolta all'impianto di produzione di biometano sono  calcolate  dal
soggetto di cui al comma 4, lettera c).