Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonche' le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico; b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009; d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1; e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni; f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo; g) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita'; h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera m), anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12; i) «Dichiarazione di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta; l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche' per la tutela del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima; m) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e d) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile; n) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee; o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati; p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione; r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali; t) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilita' o il certificato di sostenibilita'; u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto; v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione; z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci; aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo); bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi; dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE. 3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita': a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele; b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a); c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale; d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c). 4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della filiera»: a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica; b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione; c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU). 5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»: a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati: 1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18; b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011; c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera c).