Art. 20 Norme transitorie e abrogazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente all'entrata in vigore del decreto. 2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera c). 3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2. 4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.