Art. 20 
 
                   Norme transitorie e abrogazione 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  partire
dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si
sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  a),
successivamente all'entrata in vigore del decreto. 
  2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1,  le
disposizioni si applicano a decorrere  da  un  anno  dall'entrata  in
vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento
della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche
di cui all'art. 7, comma 3, lettera c). 
  3. Gli organismi  di  certificazione  inviano  i  registri  di  cui
all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2. 
  4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a  decorrere
da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.