Art. 3 Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi 1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti: a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi; b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7; c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformita' dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita' per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51; e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita' per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.