Art. 3 
 
                 Sistema nazionale di certificazione 
                 dei biocarburanti e dei bioliquidi 
 
  1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti  e  dei
bioliquidi   opera   mediante   l'applicazione   dello   schema    di
certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti: 
    a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi
di certificazione per lo schema di certificazione di cui  all'art.  4
del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi; 
    b)  gli  organismi  di  certificazione,  che  operano  ai   sensi
dell'art. 7; 
    c)  gli  operatori  economici,  che  sono  in  possesso   di   un
certificato di conformita' dell'azienda, e che si  sottopongono  alle
verifiche periodiche da parte di un  organismo  di  certificazione  e
assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della  catena  di
consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; 
    d) il comitato,  che  effettua  il  controllo  sul  rispetto  dei
criteri di sostenibilita' per i biocarburanti, ai sensi  del  decreto
legislativo 21 marzo 2017, n. 51; 
    e) il Gestore dei servizi  energetici  (in  seguito  «GSE»),  che
effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita'  per
i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.