Art. 4 
 
                 Schema nazionale di certificazione 
                 dei biocarburanti e dei bioliquidi 
 
  1. Tutti i  soggetti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto,
ciascuno per la parte di propria competenza, operano  in  conformita'
allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di: 
    a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567; 
    b)  il  regolamento  tecnico  (di   seguito   RT   31)   adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento; 
    c) le modalita' di svolgimento delle  verifiche  da  parte  degli
organismi di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  7  del  presente
decreto; 
    d) le  modalita'  di  rilascio  del  certificato  di  conformita'
dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto; 
    e) la documentazione  rilasciata  dagli  operatori  economici  in
accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e  dell'allegato  1
del presente decreto; 
    f) la metodologia di calcolo delle emissioni di  gas  ad  effetto
serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto; 
    g) la gestione del sistema  di  equilibrio  di  massa,  ai  sensi
dell'art. 12 del presente decreto.