Art. 4 Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi 1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita' allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di: a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567; b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento; c) le modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto; d) le modalita' di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto; e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1 del presente decreto; f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto; g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.