Art. 5 
 
                           Accreditamento 
 
  1.  Gli  organismi  di  accreditamento  costituiti  in  ordinamenti
diversi  da  quello  nazionale,  previa  comunicazione  all'Organismo
nazionale di accreditamento  della  loro  partecipazione  al  sistema
nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto,  sono  inseriti  in
apposito elenco tenuto ed  aggiornato  periodicamente  dall'Organismo
nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello
stesso. 
  2. Gli organismi di accreditamento di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d) del presente decreto che  operano  ai  sensi  della  norma
ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal  regolamento
(CE) n. 765/2008: 
    a) accreditano gli organismi di  certificazione,  in  conformita'
alla norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  e  assegnano  un  codice
identificativo a ciascun organismo accreditato; 
    b) comunicano al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  l'elenco  degli  organismi  di  certificazione
accreditati con competenza sullo schema di cui  all'art.  4,  nonche'
ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco; 
    c) vigilano sull'operato degli organismi  di  certificazione  che
hanno accreditato; 
    d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui  al
comma 3, eventuali inadempimenti  ovvero  anomalie  nell'applicazione
dello  schema  di  cui  all'art.  4,  imputabili  agli  organismi  di
certificazione che hanno accreditato; 
    e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono
all'archiviazione  della  procedura  di   accertamento   qualora   ne
ritengano  carenti  i  presupposti,  ovvero  alla   revoca   o   alla
sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza. 
  3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione  dello
schema da parte degli  organismi  di  certificazione  possono  essere
segnalati  all'organismo  che  ha  effettuato  l'accreditamento   dal
comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE,  nel  caso  dei
bioliquidi. In tal caso,  l'organismo  di  accreditamento  competente
informa dell'esito dell'istruttoria di cui al  comma  2,  lettera  d)
anche il soggetto segnalante. 
  4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,  si
rinvia alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  del  22  dicembre  2009,  recante   prescrizioni
relative  all'organizzazione  ed  al   funzionamento   dell'Organismo
nazionale di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.