Art. 6 Operatore economico 1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto. 2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita' dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche' sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del presente decreto. 3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilita' ovvero i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 del presente decreto. 4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori economici della medesima catena di consegna. 5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilita', dei certificati di sostenibilita', nonche' della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.