Art. 6 
 
                         Operatore economico 
 
  1.  Ogni  operatore  economico  che  intende  aderire  al   Sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3  del  presente  decreto
presenta istanza ad un organismo di certificazione per  l'ottenimento
di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi  dell'art.  8
del presente decreto. Il certificato viene  rilasciato  all'operatore
economico previo  esito  positivo  della  verifica  iniziale  di  cui
all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto. 
  2.  Ai  fini  dell'ottenimento  del  certificato   di   conformita'
dell'azienda, l'operatore economico adotta  un  sistema  di  gestione
della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta  attuazione  e
il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle  norme
UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche'  sul  sistema  di  equilibrio  di
massa di cui all'art. 12 del presente decreto. 
  3. L'operatore economico titolare del  certificato  di  conformita'
dell'azienda e' autorizzato a  rilasciare,  in  accompagnamento  alle
partite  che  cede,  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'  ovvero  i
certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 del presente decreto. 
  4. Ciascun operatore economico della  catena  di  consegna,  previa
stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere  su  di
se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al  sistema  di
certificazione altrimenti ricadenti su uno  o  piu'  degli  operatori
economici della medesima catena di consegna. 
  5. Ogni operatore economico della catena di consegna  e'  tenuto  a
conservare  copia  delle   dichiarazioni   di   sostenibilita',   dei
certificati  di  sostenibilita',  nonche'  della   documentazione   a
supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni  dal
momento in cui tali documenti sono rilasciati.