Art. 7 Organismi di certificazione 1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni piu' recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attivita' di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita', nel certificato di sostenibilita', e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilita'. 3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche: a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad accertare anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario; b) la prima verifica di sorveglianza, che e' effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformita' dell'azienda; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione; c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda; d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita' dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4. 4. L'organismo di certificazione ha facolta' di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto, ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attivita' prima della verifica di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo. 5. Le autorita' nazionali competenti possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo. 6. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di: a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformita' dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b); b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento. Il registro di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformita' dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 7. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinche' si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore. 8. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.