Art. 7 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5
del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco,
redatto e aggiornato a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare sulla base delle  informazioni  piu'
recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi  dell'art.
5,  comma  2,  lettera  b)  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. 
  2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli  operatori
economici che  aderiscono  al  Sistema  nazionale  di  certificazione
l'attivita' di verifica  della  completezza  di  tutti  gli  elementi
presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita',  nel  certificato  di
sostenibilita', e in  tutte  le  dichiarazioni  ad  essi  riferibili,
nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate  alla
produzione  di  biocarburanti  e  bioliquidi,  la  completezza  delle
informazioni sociali e  ambientali  fornite  nelle  dichiarazioni  di
sostenibilita'. 
  3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche: 
    a) una verifica iniziale, da svolgersi  prima  del  rilascio  del
certificato  di  conformita'  dell'azienda  ai   fini   dell'adesione
dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione.  Per
gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione  di
biocarburanti,  che  decidano  di  rivolgersi  ad  un  organismo   di
certificazione  diverso  ovvero  che  decidano  di  passare   da   un
precedente sistema di certificazione volontario al Sistema  nazionale
di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad  accertare  anche
l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo
di certificazione o sistema volontario; 
    b) la prima verifica di sorveglianza, che e' effettuata  entro  i
primi novanta  giorni  dal  rilascio  della  prima  dichiarazione  di
sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in ogni  caso  entro
sei mesi dal rilascio del certificato  di  conformita'  dell'azienda;
durante tale verifica  l'organismo  di  certificazione  effettua  una
simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto
dall'operatore  economico,  al  fine  di  accertarne  la  conformita'
rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione; 
    c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere  dal  giorno  di
rilascio del certificato di conformita' dell'azienda; 
    d) la verifica volta al rinnovo del  certificato  di  conformita'
dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti  alla  data  di
scadenza dello stesso, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 4. 
  4.  L'organismo  di  certificazione  ha  facolta'   di   effettuare
verifiche supplementari volte ad accertare  eventuali  situazioni  di
non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del  presente  decreto,
ovvero per  verificare  situazioni  critiche,  quale  ad  esempio  la
cessazione improvvisa di attivita' prima della  verifica  di  cui  al
comma 3, lettera c), del presente articolo. 
  5.  Le  autorita'  nazionali  competenti  possono  affiancare   gli
organismi di certificazione durante le verifiche di cui  al  comma  3
del presente articolo. 
  6.  Gli  organismi   di   certificazione   curano   la   redazione,
l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di: 
    a) un registro degli operatori  economici  sottoposti  alle  loro
verifiche,  assegnando   a   ciascuno   un   codice   identificativo,
coincidente  con  quello  relativo  al  certificato  di   conformita'
dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b); 
    b) un registro per ciascun operatore  economico  sottoposto  alle
loro  verifiche,  all'interno  del  quale  sono  annotate  tutte   le
verifiche  effettuate,   identificate   con   specifici   codici   di
riferimento. 
  Il registro di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo
nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di  conformita'
dell'azienda  sono  trasmessi  al   GSE,   che   provvede   a   darne
pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
  7.  Gli  operatori   economici   aderenti   a   piu'   sistemi   di
certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante  le  verifiche
di cui al comma  3,  lettera  c),  devono  rendere  accessibili  agli
organismi di certificazione le registrazioni relative alle  quantita'
di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di  emissioni  di  gas
serra sia in ingresso che in uscita dalla  propria  fase  produttiva,
indipendentemente  dal  sistema   di   certificazione   oggetto   del
controllo, affinche' si possa verificare  che  i  volumi  movimentati
attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata  siano
coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore. 
  8. Le verifiche  sono  svolte  in  conformita'  a  quanto  previsto
all'allegato 2, parti A e B, al termine delle  quali  l'organismo  di
certificazione redige  un  rapporto  di  verifica  ispettiva  secondo
quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono
conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio  di  cui
al RT 31 per stabilire il campione da verificare.