Art. 8 Certificazione di conformita' dell'azienda 1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e' autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il certificato di sostenibilita' ai sensi di cui all'art. 9. 2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi: a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformita' dell'azienda; b) il numero identificativo del certificato di conformita' dell'azienda; c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformita' dell'azienda; d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo; e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda; f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda; g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera c); h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 6. 3. Il campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei seguenti elementi: a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico certificato e' idoneo a svolgere; b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno; c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche' l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita' dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attivita'; d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche: 1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo; 2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo; e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione; g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo. 4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), abbia avuto esito positivo. 5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana. 6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformita' da parte dell'operatore economico che ne e' titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata del certificato di conformita'. 7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare le medesime misure correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformita' dell'azienda. 8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato. 9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorita' nazionali competenti, nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.