Art. 9 
 
                   Dichiarazione di sostenibilita' 
                   e certificato di sostenibilita' 
 
  1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni  partita
ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione
di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Per la fase di produzione  delle  materie  prime  coltivate,  la
dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  comma  1  e'  redatta
utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte  A  del  presente
decreto e contiene i seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2
equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita; 
    c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di
uso del suolo; 
    d)   dichiarazione   di   eventuale   coltivazione   in   terreni
pesantemente degradati o fortemente contaminati; 
    e)  dichiarazione   di   avvenuto   rispetto   dei   criteri   di
sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da  3  a  5  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art.  38  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di  materie
prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai  commi  da  3  a  6
dello stesso articolo; 
    f) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
dall'operatore economico a ciascuna partita,  che  include  anche  il
codice  identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto
nelle verifiche della fase  produttiva  e  il  codice  identificativo
dell'operatore economico; 
    g) indicazioni sul luogo di origine; 
    h) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    i)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    l) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto; 
    m) mese e anno del raccolto; 
    n) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se
contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali. 
  3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i  residui  o  i
sottoprodotti  destinati   alla   produzione   di   biocarburanti   e
bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma  1  e'
redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del
presente decreto e contiene i seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b)  solo  nel  caso   di   rifiuti,   residui   o   sottoprodotti
dell'agricoltura,   dell'acquacoltura,   della    pesca    e    della
silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita'
di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a  5  del  decreto  legislativo  21
marzo 2005, n. 66; 
    c) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche della fase/fasi produttiva/e  e  il  codice  identificativo
dell'operatore economico; 
    d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato  il
rifiuto, il residuo o il sottoprodotto; 
    e) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    f)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice  CER  se
prodotti sul territorio europeo ovvero  dichiarazione  dell'organismo
di  certificazione  che  attesti  l'esito   positivo   dell'attivita'
ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle
norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare  alla  definizione
di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio
europeo; 
    h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione  attestante  che  il
sottoprodotto rispetta  i  requisiti  di  cui  all'art.  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  che  lo  stesso  e'
esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda; 
    i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2
equivalente per  unita'  di  prodotto  relative  al  trasporto  della
partita; 
    l) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali; 
    n) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto. 
  4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta
su base semestrale nei seguenti casi: 
    a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
b), c), d) ed  e)  del  decreto  interministeriale  n.  5046  del  25
febbraio 2016. In tal caso  la  dichiarazione  contiene,  oltre  alle
informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma  3  del  presente
articolo,  esclusivamente  una   dichiarazione   attestante   che   i
quantitativi complessivamente  utilizzati  o  conferiti  a  qualsiasi
titolo a soggetti  terzi  sono  congruenti  con  la  consistenza  del
bestiame, come definita  dal  citato  decreto  interministeriale.  Il
soggetto ricevente include nella  dichiarazione  anche  le  emissioni
relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di  produzione  fino
al proprio sito; 
    b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione
contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del
presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che  i
quantitativi  di  gas  complessivamente  prodotti  e   captati   sono
congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il
gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del  gas  dalla
discarica all'impianto di produzione di biometano. 
  5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi
intermedie successive a quelle di cui ai  commi  2  e  3  e'  redatta
utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o  nel  caso
specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e
contiene i seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita'  di
prodotto, relative alla partita; 
    c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    e) data di entrata in esercizio dell'impianto  di  produzione  di
biocarburante o bioliquido, se pertinente; 
    f) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12; 
    g) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della  fase/fasi  produttiva   e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    h)  indicazioni  sulla/sulle  materie  prime  utilizzate  per  la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione
delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto
intermedio/finito; 
    i) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice  identificativo  dell'operatore  economico
relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una
autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i
principi di rintracciabilita'; 
    l) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    m)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    o)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152.  A  tal  fine   l'operatore   economico   allega   copia   della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,
lettera h); 
    p) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    q) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena. 
  6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia  esso
il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo
d), al momento della cessione di una partita, emette  un  certificato
di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di  cui  al
comma 10, lettera c). 
  Tale  certificato  e'  redatto  utilizzando  il  modello  riportato
all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene  i
seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita; 
    c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti  o
bioliquido, se pertinente; 
    f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa
nelle modalita' di cui all'art. 12; 
    g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e relativo valore
di risparmio di emissioni di gas serra conseguito; 
    h) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della  fase/fasi  produttive   e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per  la  produzione
del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie
prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido; 
    l) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    m) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi   precedenti   o,   in   alternativa,   codice    identificativo
dell'organismo   di   certificazione    e    codice    identificativo
dell'operatore   economico   relativi   alla   fase    immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in  cui  si  dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita'; 
    n)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    p)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h); 
    q) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    r) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena. 
  7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di  piu'
fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno  del
medesimo  stabilimento,  puo'  adottare  un'unica  dichiarazione   di
sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'. 
  8. Nel caso in cui l'operatore economico sia  stabilito  fuori  dal
territorio europeo, la documentazione di cui  ai  commi  1  e  6  del
presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in
tribunale  o  alla  presenza  di  un  «notary  public»  e  asseverata
dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'
riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno  sottoscritto
la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione
della  «apostille»  rilasciata  dalla  competente  autorita'  interna
designata da ciascuno Stato e indicata  nell'atto  di  adesione  alla
convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite  in  uscita,
puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica  riferita  ad
entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante
menzione del singolo codice  della  partita),  in  accompagnamento  a
tutti i certificati relativi alle varie partite. 
  9.  Le  dichiarazioni  di   sostenibilita',   il   certificato   di
sostenibilita' e tutta la documentazione  allegata  sono  redatti  in
lingua italiana o inglese; se redatti  in  altre  lingue  l'operatore
economico    deve    produrre    una    traduzione    in    italiano,
autocertificandone la corrispondenza all'originale. 
  10.  Affinche'  il   certificato   di   sostenibilita'   rilasciato
nell'ambito del Sistema nazionale di  certificazione  sia  valido  ai
fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma  5  del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33
e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  di  cui
all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale  2  marzo  2018,  devono
essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a)  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'  devono  viaggiare   in
accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di  invio  di
una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico
successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio  stesso,  come
deducibile dal documento di  trasporto.  Tale  previsione  e'  valida
anche nel caso di certificazione di gruppo di  cui  all'art.  15.  In
sede di verifica di  cui  agli  articoli  7,  16  e  17,  l'operatore
economico deve esibire la documentazione in originale; 
    b) tutti gli operatori della medesima catena di  consegna  devono
essere in possesso di una certificazione di conformita'  dell'azienda
in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di
sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al  momento
dell'invio di una partita; 
    c) con riferimento al certificato di sostenibilita': 
      1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da  quelli
di cui al punto 2), il certificato di sostenibilita'  deve  pervenire
telematicamente all'utilizzatore o al  fornitore  in  accompagnamento
fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di
invio  fisico  della  partita,  come  deducibile  dal  documento   di
trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica  di
cui agli articoli 7, 16 e 17,  l'operatore  economico  deve  disporre
della documentazione in originale da esibire durante la stessa; 
      2) nel  caso  di  biocarburanti  avanzati  e  di  biometano,  i
produttori che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7
del decreto ministeriale 2 marzo  2018,  emettono  e  mantengono  per
cinque  anni  il  certificato  di  sostenibilita'  e  lo  mettono   a
disposizione del GSE  e  del  comitato  in  caso  di  verifica.  Tali
produttori, in questi specifici casi, si  configurano  come  l'ultimo
anello della catena di  consegna.  A  tal  fine,  devono  stimare  le
emissioni del trasporto  fino  all'impianto  di  distribuzione  o  al
fornitore. 
  11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e'  redatta  in
lingua  italiana  o  inglese  durante  la  verifica  di  sorveglianza
prevista, ha validita' a  partire  dal  momento  del  rilascio  della
stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia  in  copia
alle  dichiarazioni   di   sostenibilita'   o   ai   certificati   di
sostenibilita'.