Art. 9 Dichiarazione di sostenibilita' e certificato di sostenibilita' 1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantita' della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo; d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati; e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo; f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico; g) indicazioni sul luogo di origine; h) copia del certificato di conformita' dell'azienda; i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto; m) mese e anno del raccolto; n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali. 3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantita' della partita; b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66; c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico; d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto; e) copia del certificato di conformita' dell'azienda; f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo; h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e' esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda; i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto relative al trasporto della partita; l) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali; n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto. 4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta su base semestrale nei seguenti casi: a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito; b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano. 5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e' redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantita' della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente; f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12; g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico; h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito; i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita'; l) copia del certificato di conformita' dell'azienda; m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g); o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h); p) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena. 6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo d), al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di cui al comma 10, lettera c). Tale certificato e' redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantita' della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente; f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalita' di cui all'art. 12; g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito; h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico; i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido; l) copia del certificato di conformita' dell'azienda; m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita'; n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g); p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h); q) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena. 7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu' fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'. 8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita' riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita, puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite. 9. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale. 10. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: a) le dichiarazioni di sostenibilita' devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale; b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al momento dell'invio di una partita; c) con riferimento al certificato di sostenibilita': 1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al punto 2), il certificato di sostenibilita' deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa; 2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilita' e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore. 11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.