L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   istitutivo
dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, come modificato e  integrato  dal
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della  direttiva
(UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare,  il
Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto,  inoltre,
l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni  private  il  quale
prevede  che  l'IVASS   disciplini   con   proprio   regolamento   il
procedimento   relativo   all'accertamento   delle    violazioni    e
all'irrogazione delle sanzioni; 
  Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato  ed
integrato con provvedimenti IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015 e  n.  86
del 14 maggio 2019, concernente la  procedura  di  irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  applicabile   ai   procedimenti
sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30  settembre
2018; 
  Visto il regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, concernente la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari  nei  confronti
degli intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  e  le  norme  di
funzionamento del Collegio di garanzia  applicabile  ai  procedimenti
sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30  settembre
2018; 
  Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018,  modificato  ed
integrato  con  Provvedimento  IVASS  n.  86  del  14   maggio   2019
concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative
applicabile ai procedimenti sanzionatori in  relazione  a  violazioni
commesse dal 1° ottobre 2018; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5  novembre  2013,  concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  23  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Considerata la necessita' di adeguare la procedura  di  irrogazione
delle sanzioni amministrative  disciplinata  dai  citati  regolamenti
IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, n. 2 dell'8 ottobre 2013 e n. 39  del
2 agosto 2018,  in  relazione  agli  interventi  di  riassetto  della
Struttura  organizzativa  dell'IVASS  approvati  dal  Consiglio,  con
effetto dal 16  settembre  2019,  funzionali  ad  assolvere  i  nuovi
compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  68  di
attuazione  della  direttiva   (UE)   2016/97   sulla   distribuzione
assicurativa (IDD); 
 
                               Adotta 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 
 
  1. L'art. 2 (Definizioni) e' modificato come segue: 
    a) nella lettera d) le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  2.  L'art.  6   (Servizi   competenti   all'accertamento   e   alla
contestazione delle violazioni) e' modificato come segue: 
    a) nel comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  da:  «d)  Servizio
vigilanza condotta di mercato»; 
    b) il comma 2, e' sostituito da: «2. I Servizi di cui al comma  1
trasmettono  al  Servizio  sanzioni  e   liquidazioni,   secondo   le
rispettive attribuzioni e per la successiva  fase  istruttoria  anche
davanti al Collegio di garanzia, gli atti relativi al procedimento»; 
    c) il comma 3 e' soppresso; 
    d) il comma 4, e' sostituito  da:  «4.  Il  Servizio  sanzioni  e
liquidazioni,  tramite  la  segreteria  del  collegio,  trasmette  al
Collegio di garanzia per la  successiva  fase  istruttoria  gli  atti
relativi  ai  procedimenti  riguardanti  gli  intermediari   indicati
all'art. 4, comma 1, lettere g), h) e i) e le persone fisiche di  cui
al comma 2, lettera d), fatti salvi quelli relativi  ai  procedimenti
in materia di antiriciclaggio.»; 
    e) nel comma 5, dopo «comma  1»,  sono  eliminate  le  parole  «,
lettere a), b) ed e)». Nel primo e  nel  secondo  periodo  le  parole
«Servizio sanzioni» sono sostituite con le parole «Servizio  sanzioni
e liquidazioni». 
  3. L'art. 7 e' modificato come segue: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  da  «(Servizio  responsabile  del
procedimento)»; 
    b) il comma 1, e' sostituito  da:  «1.  Il  Servizio  sanzioni  e
liquidazioni e' l'unita' organizzativa responsabile dei  procedimenti
sanzionatori.». 
  4.  L'art.  12  (Contestazione  delle  violazioni),  comma  3,   e'
modificato come segue: 
    a) la lettera h) e' sostituita da: «h) l'indicazione del Servizio
sanzioni  e  liquidazioni  oppure  del  Collegio  di  garanzia  quale
soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale  devono
essere  indirizzate,  preferibilmente   tramite   posta   elettronica
certificata (PEC), le  controdeduzioni  scritte  e  la  richiesta  di
audizione  con  l'indicazione  dei  relativi   indirizzi   di   posta
elettronica certificata (PEC).»; 
    b) la lettera i) e' soppressa. 
  5.  L'art.  15  (Presentazione  di  controdeduzioni  scritte  e  di
richiesta di audizione) e' modificato come segue: 
    a) nel comma 1 le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle  parole  «Servizio  sanzioni  e  liquidazioni».  E'   eliminato
l'ultimo periodo; 
    b) nel comma 2 le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  6. L'art. 16 (Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento)
e' modificato come segue: 
    a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito da: «1. Il Servizio
sanzioni e liquidazioni cura l'istruttoria di  tutti  i  procedimenti
sanzionatori  ad  eccezione  di  quelli  avviati  nei  confronti  dei
soggetti indicati al comma 2.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito da: «2. Il Collegio di garanzia  cura
l'istruttoria  dei   procedimenti   avviati   nei   confronti   degli
intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e dei
soggetti di cui  al  comma  2,  lettera  d)  del  medesimo  articolo,
avvalendosi del supporto tecnico organizzativo della  Segreteria  del
collegio presso il Servizio sanzioni e liquidazioni.»; 
    c) nel comma 3 le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  7. La rubrica della Sezione I e' sostituita  da:  «Istruttoria  del
Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  8. L'art. 18 e' modificato come segue: 
    a) nella rubrica le parole «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»; 
    b) nel comma 1 le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»: 
      le lettere a), b), c), f), g), h), i) ed l) sono soppresse; 
      nella lettera d) dopo  la  parola  «procedimento»  e'  aggiunta
l'espressione «ivi compresa la relazione tecnica di cui al comma 2»; 
      nella lettera e), il secondo alinea e'  soppresso;  nel  quarto
alinea le parole «Servizio sanzioni»  sono  sostituite  dalle  parole
«Servizio sanzioni e liquidazioni» 
    c) Il comma 3  e'  sostituito  da:  «3.  In  assenza  di  memorie
difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui  al
comma 2 e' trasmessa senza gli elementi indicati  nei  punti  2.1.  e
2.5..»; 
    d) nei commi 4, 4-bis e 5  le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono
sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  9. L'art. 19 (Composizione e struttura del Collegio di garanzia) e'
modificato come segue: 
    a) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza  intermediari»  sono
sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  10.  L'art.  21  (Adunanza  delle  sezioni  in  seduta  comune)  e'
modificato come segue: 
    a) il comma 2 e' sostituito da: «2.  All'adunanza  delle  Sezioni
riunite in seduta comune partecipano, senza diritto di voto, il  Capo
del Servizio che ha accertato e contestato la violazione  e  il  Capo
del Servizio sanzioni e liquidazioni ovvero  un  loro  rappresentante
all'uopo delegato.». 
  11. L'art. 24 e' modificato come segue: 
    a) nella rubrica le parole «del Servizio vigilanza  intermediari»
sono sostituite dalle parole «dei Servizi che accertano e  contestano
le violazioni»; 
    b) il comma 1 e' sostituito da: «1. I  Servizi  che  accertano  e
contestano le violazioni per i procedimenti sanzionatori avviati  nei
confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere  g),  h)
ed i) e comma 2, lettera d): 
      le lettere a), b), c), d),  e),  g),  k),  l),  m)  e  n)  sono
soppresse; 
      nella lettera f) la  parola  «trasmette»  e'  sostituita  dalla
parola «trasmettono» 
      nella lettera h) la  parola  «partecipa»  e'  sostituita  dalla
parola «partecipano» e la parola «suo»  e'  sostituita  dalla  parola
«loro»; 
      nella lettera i) sono soppressi il  primo,  secondo,  quarto  e
quinto alinea; nel terzo alinea le parole «indica  all'intermediario,
anche   avvalendosi   del   supporto   tecnico   di   altri   servizi
dell'Istituto,» sono sostituite dalla parola «individuano»; il  sesto
alinea e' sostituito: «verificano l'idoneita' delle misure adottate»;
nel settimo alinea la parola  «valuta»  e'  sostituita  dalla  parola
«valutano»; nell'ottavo alinea la parola «predispone»  e'  sostituita
dalla parola «predispongono»; 
      nella lettera j)  la  parola  «provvede»  e'  sostituita  dalla
parola  «provvedono»;  dopo  le  parole  «per   l'adempimento»   sono
soppresse le parole «anche avvalendosi del supporto tecnico di  altri
servizi dell'Istituto»; 
  12. Dopo  l'art.  24  (Adempimenti  dei  Servizi  che  accertano  e
contestano le violazioni) e' introdotto il seguente articolo: 
    «Art. 24-bis (Adempimenti del Servizio sanzioni e liquidazioni) 
  1.  Il  Servizio  sanzioni  e  liquidazioni,   in   quanto   unita'
organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati  nei
confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere  g),  h)
ed i) e comma 2, lettera d), nonche' struttura incaricata di  fornire
supporto  tecnico  organizzativo  al  Collegio  di  garanzia  per   i
procedimenti stessi: 
    a)  cura  i  rapporti  con  il  Collegio  di   garanzia   ed   il
funzionamento della segreteria del Collegio stesso; 
    b) effettua, su richiesta del Collegio di  garanzia,  supplementi
istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti; 
    c)  partecipa  senza  diritto  di  voto,   tramite   un   proprio
rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia; 
    d) per le fattispecie di cui all'art. 324-quinquies, commi 2 e 6,
del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole): 
      comunica  all'intermediario  gli   interventi   necessari   per
eliminare la disfunzione e il termine per l'adozione degli interventi
correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte; 
      richiede all'intermediario di comunicare al Servizio sanzioni e
liquidazioni l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie; 
      comunica  all'intermediario  gli  esiti  dell'idoneita'   delle
misure adottate; 
    e) trasmette al Direttorio integrato  o  ai  soggetti  da  questo
delegati la proposta formulata dal Collegio  di  garanzia  corredata,
ove previsto, dalla relazione di cui all'art. 24, comma 1, lettera i)
o lettera j); 
    f) trasmette  ai  destinatari  delle  contestazioni  la  proposta
formulata dal Collegio di garanzia  nell'ipotesi  prevista  dall'art.
26, comma 4, corredata,  ove  predisposta,  dalla  relazione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera i) o lettera j); 
    g) consente ai destinatari dell'atto di  contestazione  l'accesso
agli atti del procedimento.». 
  13. L'art. 25 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di
garanzia) e' modificato come segue: 
    a) nel comma 2 le parole «Servizio vigilanza  intermediari»  sono
sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»; 
    b) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza  intermediari»  sono
sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  14. L'art. 26 (Delibera del Collegio  di  garanzia)  e'  modificato
come segue: 
    a) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito  dalle  parole  «La
delibera del Collegio  contiene  la  proposta  di  irrogazione  della
sanzione  ai  sensi  di   legge,   ivi   inclusa   l'adozione   della
dichiarazione pubblica, o di archiviazione del  procedimento,  ed  e'
trasmessa al Servizio  sanzioni  e  liquidazioni  per  il  successivo
inoltro al Direttorio integrato o ai soggetti da questi delegati». 
  15. L'art. 28 (Decisione) e' modificato come segue: 
    a) nel comma 2 le  parole  «Servizio  sanzioni»  sono  sostituite
dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  16.  L'art.  30  (Comunicazione,  notifica  e   pubblicazione   del
provvedimento conclusivo) e' modificato come segue: 
    a) nel comma 1 e' eliminato il secondo periodo. 
  17. L'art. 33 (Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio) e'
modificato come segue: 
    a) nel comma  3  le  parole  «Servizio  sanzioni  o  al  Servizio
vigilanza  intermediari»  sono  sostituite  dalle  parole   «Servizio
sanzioni e liquidazioni». 
  18. L'art. 34 (pagamento della sanzione) e' modificato come segue: 
    a) nei commi 3 e  5  le  parole  «Servizio  sanzioni  o  Servizio
vigilanza  intermediari»  sono  sostituite  dalle  parole   «Servizio
sanzioni e liquidazioni». 
  19. L'art. 35 (Pagamento rateale della sanzione) e' modificato come
segue: 
    a) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni o Servizio  vigilanza
intermediari» sono  sostituite  dalle  parole  «Servizio  sanzioni  e
liquidazioni». 
  20. Dopo l'art. 37  (Disposizioni  transitorie)  e'  introdotto  il
seguente articolo: 
    «Art. 37-bis (Modifiche ai regolamenti IVASS n. 1 e n.  2  dell'8
ottobre 2013) 
  1. Nel regolamento  IVASS  n.  1  dell'8  ottobre  2013  le  parole
«Servizio  vigilanza  intermediari»  sono  sostituite  dalle   parole
«Servizio vigilanza  condotta  di  mercato»  e  le  parole  «Servizio
sanzioni»  sono  sostituite  dalle  parole   «Servizio   sanzioni   e
liquidazioni». 
  2. Nel regolamento  IVASS  n.  2  dell'8  ottobre  2013  le  parole
«Servizio vigilanza intermediari assicurativi» sono sostituite  dalle
parole «Servizio vigilanza condotta di mercato», ad  eccezione  degli
articoli 10, comma 5, e 14, comma 1 nei  quali  le  parole  «Servizio
vigilanza intermediari assicurativi»  sono  sostituite  dalle  parole
«Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  21.  Nell'Allegato  n.  1  le  parole  «Servizio   sanzioni»   sono
sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».