Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento di  cui  all'art.  1,
comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori  in  corso  ed  a
quelli che saranno avviati in relazione a  violazioni  commesse  fino
alla data del 30 settembre 2018. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento,  ad  eccezione  di
quelle previste dall'art. 1, comma 20, si applicano  ai  procedimenti
sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione  a
violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018.