Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento di cui all'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018. 2. Le disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018.