IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty), firmato a Washington il 19 giugno 1970 e successivi emendamenti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice); Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58; Visto, in particolare, l'art. 32, commi 16 e 17, che ha modificato l'art. 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e inserito l'art. 160-bis, prevedendo che una domanda internazionale di brevetto contenente la designazione o l'elezione dell'Italia possa equivalere, a determinate condizioni, ad una domanda di brevetto italiana per la concessione del titolo, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, recante «Ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale»; Viste le Regulations under the Patent Cooperation Treaty, ultima edizione, entrata in vigore il 1° luglio 2019; Considerata la necessita' di dare attuazione alla nuova procedura di esame delle domande internazionali di brevetto presso l'UIBM tramite un decreto del Ministero dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Ingresso della domanda internazionale nella fase nazionale di fronte all'UIBM 1. L'ingresso nella fase nazionale di fronte all'UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilita' e' accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020 che contengono la designazione o l'elezione dell'Italia indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti. 2. L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l'UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorita', se rivendicata, della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni - in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni apportati ai sensi dell'art. 19 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, anche se pubblicati successivamente, o apportati a seguito dell'esame preliminare internazionale, ai sensi dell'art. 34 di tale Trattato, o apportati ai sensi dell'art. 41 di tale Trattato. 3. La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante. 4. Il termine dei trenta mesi per l'apertura della fase nazionale di esame resta fermo anche nel caso in cui il rapporto di ricerca internazionale non fosse ancora disponibile. 5. E' fatta salva la possibilita' di avvalersi dell'istituto della continuazione della procedura, ai sensi dell'art. 192 del Codice. 6. Per l'ingresso nella fase nazionale non e' ammesso il deposito di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano. Si applica l'art. 148, comma 5 e l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2019, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice. Il termine per il deposito della traduzione dei documenti di cui al comma 2 e' di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di apertura della fase nazionale. Detto termine non e' prorogabile.