IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il Trattato di cooperazione in materia  di  brevetti  (Patent
Cooperation Treaty),  firmato  a  Washington  il  19  giugno  1970  e
successivi emendamenti, ratificato dall'Italia con  legge  26  maggio
1978, n. 260; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30  recante  il
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, e successive modifiche e  integrazioni  (di
seguito Codice); 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visto, in particolare, l'art. 32, commi 16 e 17, che ha  modificato
l'art. 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e  inserito
l'art. 160-bis, prevedendo che una domanda internazionale di brevetto
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia possa equivalere,
a determinate condizioni, ad una domanda di brevetto italiana per  la
concessione  del   titolo,   indipendentemente   dalla   designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  27  giugno
2008, recante «Ricerca di anteriorita' relativamente alle domande  di
brevetto per invenzione industriale»; 
  Viste le Regulations under the Patent  Cooperation  Treaty,  ultima
edizione, entrata in vigore il 1° luglio 2019; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alla  nuova  procedura
di esame delle  domande  internazionali  di  brevetto  presso  l'UIBM
tramite un decreto del Ministero dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ingresso della domanda internazionale 
               nella fase nazionale di fronte all'UIBM 
 
  1. L'ingresso nella  fase  nazionale  di  fronte  all'UIBM  per  la
concessione di un brevetto per invenzione o per modello  di  utilita'
e' accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto
depositate dal 1°  luglio  2020  che  contengono  la  designazione  o
l'elezione   dell'Italia   indipendentemente    dalla    designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti. 
  2. L'ingresso nella fase  nazionale  avviene  tramite  il  deposito
presso l'UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito
internazionale o dalla  data  di  priorita',  se  rivendicata,  della
richiesta di apertura della fase  nazionale  accompagnata  dal  testo
completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni
- in lingua italiana della domanda internazionale di  brevetto,  come
pubblicata    dall'Organizzazione    mondiale    della     proprieta'
intellettuale,  accompagnata   dagli   eventuali   emendamenti   alle
rivendicazioni apportati  ai  sensi  dell'art.  19  del  Trattato  di
cooperazione  in   materia   di   brevetti,   anche   se   pubblicati
successivamente,  o  apportati  a  seguito   dell'esame   preliminare
internazionale, ai sensi dell'art. 34 di tale Trattato,  o  apportati
ai sensi dell'art. 41 di tale Trattato. 
  3. La traduzione in lingua italiana  della  domanda  internazionale
deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente  o
dal suo rappresentante. 
  4. Il termine dei trenta mesi per l'apertura della  fase  nazionale
di esame resta fermo anche nel caso in cui  il  rapporto  di  ricerca
internazionale non fosse ancora disponibile. 
  5. E' fatta salva la possibilita' di avvalersi dell'istituto  della
continuazione della procedura, ai sensi dell'art. 192 del Codice. 
  6. Per l'ingresso nella fase nazionale non e' ammesso  il  deposito
di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano. Si  applica
l'art. 148, comma 5 e l'art. 4, comma 2, del  decreto  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  13  gennaio  2019,  n.  33,  recante   il
regolamento di attuazione del Codice.  Il  termine  per  il  deposito
della traduzione dei documenti di cui al comma 2 e' di due mesi dalla
data  di  presentazione  della  richiesta  di  apertura  della   fase
nazionale. Detto termine non e' prorogabile.