Art. 2 
 
Ricevibilita' della richiesta di  apertura  della  fase  nazionale  e
                diritti di deposito e di mantenimento 
 
  1.  La  domanda  internazionale  depositata  in  Italia,  ai  sensi
dell'art.  1,  non  e'  ricevibile   se   il   richiedente   non   e'
identificabile o non e' raggiungibile. Per l'elezione  del  domicilio
si applica l'art. 147, commi da 3-bis a 3-quater, del Codice. 
  2. La  domanda  non  e'  altresi'  ricevibile  se  non  sono  stati
depositati i  documenti  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.
160-bis, comma 1, del Codice e all'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto, salva l'applicazione del comma 6. 
  3. I diritti di deposito e di mantenimento in vita sono corrisposti
nella misura prevista dalla tabella A del decreto 2 aprile  2007  per
le domande nazionali di brevetto per  invenzione  e  per  modello  di
utilita'. I diritti eventualmente dovuti per le  rivendicazioni  sono
calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui e' basata  la  fase
nazionale. 
  4. Se il deposito in Italia e' a nome di  un  soggetto  diverso  da
quello risultante dalla pubblicazione della  domanda  internazionale,
il richiedente deve depositare prova di essere  successore  o  avente
causa del richiedente la  domanda  internazionale.  Il  documento  di
cessione puo' consistere in una dichiarazione di cessione o  avvenuta
cessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 196, comma 1, lettera
a) del Codice.