Art. 2 Ricevibilita' della richiesta di apertura della fase nazionale e diritti di deposito e di mantenimento 1. La domanda internazionale depositata in Italia, ai sensi dell'art. 1, non e' ricevibile se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile. Per l'elezione del domicilio si applica l'art. 147, commi da 3-bis a 3-quater, del Codice. 2. La domanda non e' altresi' ricevibile se non sono stati depositati i documenti secondo le disposizioni di cui all'art. 160-bis, comma 1, del Codice e all'art. 1, comma 2, del presente decreto, salva l'applicazione del comma 6. 3. I diritti di deposito e di mantenimento in vita sono corrisposti nella misura prevista dalla tabella A del decreto 2 aprile 2007 per le domande nazionali di brevetto per invenzione e per modello di utilita'. I diritti eventualmente dovuti per le rivendicazioni sono calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui e' basata la fase nazionale. 4. Se il deposito in Italia e' a nome di un soggetto diverso da quello risultante dalla pubblicazione della domanda internazionale, il richiedente deve depositare prova di essere successore o avente causa del richiedente la domanda internazionale. Il documento di cessione puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 196, comma 1, lettera a) del Codice.