Art. 3 
 
                         Esame della domanda 
 
  1. L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei trenta  mesi
dalla data di deposito o dalla data  di  priorita',  se  rivendicata,
anche nel caso in cui la domanda venga presentata  prima  dei  trenta
mesi, sulla base di quanto  previsto  dagli  articoli  23  e  40  del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.  L'avvio  dell'esame
viene comunicato dall'ufficio al richiedente con  la  fissazione  del
termine entro cui e' ammesso il deposito della eventuale replica alle
obiezioni    contenute    nell'opinione    scritta     dell'Autorita'
internazionale di ricerca e di esame. 
  2. Per le verifiche  amministrative  e  l'esame  sostanziale  della
domanda si fa riferimento ai corrispondenti articoli del  Codice,  in
particolare, l'art. 170, comma 1, lettera b), nonche' gli articoli di
cui al capo II sezione IV e IV-bis, per le invenzioni industriali,  e
sezione V per i modelli di utilita', e ai corrispondenti articoli del
suo regolamento di attuazione, in quanto applicabili. 
  3. All'esame della domanda di brevetto per invenzione  industriale,
in particolare, si applicano le disposizioni vigenti per  le  domande
nazionali. L'esame si basa sul rapporto di ricerca  internazionale  e
sull'allegata opinione scritta  di  brevettabilita'  e  sul  rapporto
preliminare internazionale, messo a disposizione  in  lingua  inglese
dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale. 
  4. E' facolta' dell'esaminatore, ai fini della procedura  nazionale
di esame, richiedere  all'Organizzazione  mondiale  della  proprieta'
intellettuale o al richiedente ulteriori  precisazioni  o  documenti,
con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase  internazionale
di esame, compreso il documento di priorita'.