Art. 3 Esame della domanda 1. L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei trenta mesi dalla data di deposito o dalla data di priorita', se rivendicata, anche nel caso in cui la domanda venga presentata prima dei trenta mesi, sulla base di quanto previsto dagli articoli 23 e 40 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'avvio dell'esame viene comunicato dall'ufficio al richiedente con la fissazione del termine entro cui e' ammesso il deposito della eventuale replica alle obiezioni contenute nell'opinione scritta dell'Autorita' internazionale di ricerca e di esame. 2. Per le verifiche amministrative e l'esame sostanziale della domanda si fa riferimento ai corrispondenti articoli del Codice, in particolare, l'art. 170, comma 1, lettera b), nonche' gli articoli di cui al capo II sezione IV e IV-bis, per le invenzioni industriali, e sezione V per i modelli di utilita', e ai corrispondenti articoli del suo regolamento di attuazione, in quanto applicabili. 3. All'esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, in particolare, si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali. L'esame si basa sul rapporto di ricerca internazionale e sull'allegata opinione scritta di brevettabilita' e sul rapporto preliminare internazionale, messo a disposizione in lingua inglese dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale. 4. E' facolta' dell'esaminatore, ai fini della procedura nazionale di esame, richiedere all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale o al richiedente ulteriori precisazioni o documenti, con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase internazionale di esame, compreso il documento di priorita'.