Art. 5 
 
                   Soggetti fornitori dei servizi 
 
  1. I servizi di cui all'art. 3, per  l'acquisizione  dei  quali  e'
possibile  utilizzare  il  voucher   3I,   possono   essere   forniti
esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale  e  avvocati,
iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente  dall'Ordine
dei consulenti in proprieta' industriale e  dal  Consiglio  nazionale
forense sulla base di  criteri  e  modalita'  fissati  dal  direttore
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma l si impegnano
a non richiedere ulteriori compensi, per  la  fornitura  dei  servizi
indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher  3I  nella  misura
fissata all'art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e  che  sono
in possesso del voucher 3I. 
  3. I soggetti inseriti negli  elenchi  di  cui  al  comma  1  hanno
diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello
stesso consegnatogli dall'impresa che  ha  fruito  completamente  dei
servizi.