Art. 5 Soggetti fornitori dei servizi 1. I servizi di cui all'art. 3, per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. 2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma l si impegnano a non richiedere ulteriori compensi, per la fornitura dei servizi indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher 3I nella misura fissata all'art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e che sono in possesso del voucher 3I. 3. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello stesso consegnatogli dall'impresa che ha fruito completamente dei servizi.