Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni  ed
integrazioni recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi