Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria  dei
dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa  consultazione
da parte del cittadino  e  conservazione  si  applicano  le  medesime
modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 27 aprile 2018. 
  2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del
presente decreto ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
redditi precompilata sono stabilite con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore presente decreto: 
    a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e  della  prevenzione  rende  disponibili  al  Sistema
tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere
da a) a r), del presente decreto; 
    b) l'ordine dei biologi  rende  disponibile  al  Sistema  tessera
sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1,  lettera  s),  del
presente decreto.