Art. 2
Modalita' di trasmissione telematica
1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei
dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione
da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime
modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 27 aprile 2018.
2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del
presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la
protezione dei dati personali.
3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore presente decreto:
a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema
tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere
da a) a r), del presente decreto;
b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera
sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del
presente decreto.