Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica 1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018. 2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore presente decreto: a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto; b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del presente decreto.