Art. 2 
 
                 Domande di accesso ai finanziamenti 
 
  1. Per l'accesso  ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche ed i servizi dell'asilo gli enti locali di cui  all'art.  1
presentano le proposte progettuali per l'attivazione dei  servizi  di
accoglienza al Ministero dell'interno - Dipartimento per le  liberta'
civili e l'immigrazione. 
  2. Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell'ammissione al
finanziamento dalla Commissione di cui all'art. 3, con  le  modalita'
indicate nelle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del presente
decreto.  I  progetti  approvati  dalla  Commissione   hanno   durata
triennale, salvo quanto previsto dall'art. 5 delle Linee guida di cui
all'allegato A).