Art. 3 
 
                   Commissione per la valutazione 
                     delle proposte progettuali 
 
  1. Con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' costituita la Commissione per la valutazione  delle
proposte progettuali di cui all'art. 2. La Commissione provvede  alla
valutazione dei nuovi progetti con la predisposizione delle  relative
graduatorie,   nonche'   all'autorizzazione   alla   prosecuzione   e
all'ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in essere
ed e' composta dal direttore centrale dei servizi per  l'immigrazione
e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di  presidente,  da
un dirigente non generale dell'area  funzioni  centrali  in  servizio
presso   il   Ministero   dell'interno,    da    un    rappresentante
dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (Anci),   da   un
rappresentante dell'Unione  delle  province  d'Italia  (Upi),  da  un
rappresentante dell'Alto commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
rifugiati (UNHCR) e  da  un  rappresentante  delle  regioni.  Per  il
presidente  e  per  ciascun  componente  sono  nominati  uno  o  piu'
supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in
servizio  presso  il  Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione. La partecipazione alle sedute della Commissione e'  a
titolo gratuito e  non  comporta  la  corresponsione  di  gettoni  di
presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' validamente  costituita  con
la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto del presidente. 
  3. In presenza di un elevato numero di domande,  con  provvedimento
del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione possono
essere  costituite  una  o  piu'   sottocommissioni,   composte   dai
componenti supplenti della Commissione di cui al comma 1.