Art. 4 Ammissione al finanziamento 1. I progetti approvati dalla Commissione di cui all'art. 3, la prosecuzione dei progetti in essere e l'ampliamento dei posti, autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto. 2. Il decreto di assegnazione delle risorse e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo sito, unitamente al decreto di ammissione ai finanziamenti, le graduatorie delle proposte progettuali, gli elenchi dei progetti autorizzati alla prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza.