Art. 5 Controllo e monitoraggio 1. L'ente locale titolare del finanziamento e' tenuto ad un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonche' di ulteriori figure professionali eventualmente individuate. 2. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dei progetti finanziati e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato. 3. Ai fini di cui al comma 2 possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticita' emerse o comunque segnalate. 4. L'esito delle attivita' di controllo di cui al comma 2 e' tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII delle Linee guida allegate al presente decreto.