Art. 5 
 
                      Controllo e monitoraggio 
 
  1. L'ente  locale  titolare  del  finanziamento  e'  tenuto  ad  un
costante  monitoraggio  e  controllo  sull'attuazione  dei  progetti,
sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta  gestione
amministrativa,  avvalendosi   delle   figure   preposte   quali   il
responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del
contratto,  il  revisore  contabile,  nonche'  di  ulteriori   figure
professionali eventualmente individuate. 
  2. Al fine  di  assicurare  la  regolare  esecuzione  dei  progetti
finanziati  e  il  corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  il
Dipartimento  per  le  liberta'  civili   e   l'immigrazione   svolge
direttamente e  tramite  le  prefetture  -  Uffici  territoriali  del
Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio  centrale
di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
controlli sulla esecuzione del progetto finanziato. 
  3. Ai fini di cui al  comma  2  possono  essere  effettuate  visite
ispettive nelle strutture  e  costituiti  appositi  nuclei  ispettivi
anche in relazione  alle  specifiche  criticita'  emerse  o  comunque
segnalate. 
  4. L'esito delle attivita' di  controllo  di  cui  al  comma  2  e'
tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle  misure  previste
dal Capo VII delle Linee guida allegate al presente decreto.