Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima  attuazione  del  presente  decreto,  gli  enti
locali con progetti in scadenza entro il  31  dicembre  2019  possono
formalizzare  la  domanda  di  prosecuzione   entro   trenta   giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto.   Il   relativo
finanziamento e' assegnato entro il 1° luglio 2020, con  scadenza  al
31 dicembre 2022. 
  2.  Le  modalita'  di  presentazione,  di   ammissibilita'   e   di
valutazione delle domande di prosecuzione di cui al comma 1,  nonche'
i progetti ammessi, sono regolati  dalle  disposizioni  del  presente
decreto e delle Linee guida allegate. 
  3. I progetti degli enti locali che hanno formalizzato  domanda  di
prosecuzione ai sensi del comma 1 decadono dal finanziamento nel caso
in  cui  sopravviene  un   provvedimento   di   revoca   totale   del
finanziamento, adottato ai  sensi  dell'art.  27  delle  Linee  guida
allegate  al  decreto  ministeriale  10  agosto  2016.  L'avvio   del
procedimento di revoca comporta la sospensione del finanziamento sino
alla conclusione del medesimo procedimento. 
  4. Nelle more dell'approvazione delle domande di cui  al  comma  1,
gli enti locali sono autorizzati alla  prosecuzione  dell'accoglienza
degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di
affidamento dei  servizi  di  accoglienza.  Le  risorse  a  tal  fine
assegnate sono  individuate  sulla  base  dei  costi  semestrali  del
progetto finanziato, in relazione ai posti  attivi  al  30  settembre
2019, tenuto conto delle variazioni della  capacita'  di  accoglienza
gia' autorizzate  o  comunicate,  salvo  una  maggiore  richiesta  di
riduzione  dei  posti  da  parte  dell'ente  locale.  I  progetti  di
accoglienza per minori stranieri non  accompagnati,  per  disabili  o
persone con disagio  mentale  o  psicologico  sono  autorizzati  alla
prosecuzione per tutti  i  posti  finanziati,  anche  in  esito  alle
variazioni  della  capacita'  di  accoglienza.  L'assegnazione  delle
risorse e' effettuata con decreto da adottare ai sensi  dell'articolo
l'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
  5. Gli enti locali titolari di finanziamento con scadenza entro  il
30 giugno 2020 presentano richiesta di prosecuzione del  progetto  di
accoglienza, entro il 31 dicembre 2019, con le modalita'  di  cui  al
presente decreto e alle Linee guida allegate. 
  6. Agli enti locali finanziati ai sensi del decreto ministeriale 10
agosto 2016, le cui attivita' di accoglienza sono ancora in  atto  al
momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano,  fino
alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del  10
agosto 2016, fatta salva l'applicazione del presente decreto e  delle
allegate Linee guida relativamente  alla  disciplina  in  materia  di
prosecuzione e di ampliamento  dei  posti  e  relative  modalita'  di
ammissibilita' e di  valutazione,  in  materia  di  nuove  strutture,
nonche' della disciplina in materia di richieste di sospensione. 
  7. Gli enti locali titolari di un progetto di  seconda  accoglienza
per minori stranieri non accompagnati, in  scadenza  al  31  dicembre
2019, finanziato con il Fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI)
possono presentare per la medesima tipologia di destinatari  progetti
di accoglienza, con le modalita' indicate nelle Linee guida  allegate
al presente decreto. A tal  fine,  entro  la  data  di  scadenza  dei
progetti, il Dipartimento per le  liberta'  civili  e  l'immigrazione
pubblica  sul  sito  internet  del  Ministero  dell'interno  apposita
comunicazione. I progetti ammessi a finanziamento a valere sul  Fondo
nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  hanno  durata
triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2020.