Art. 8 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il relativo finanziamento e' assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022. 2. Le modalita' di presentazione, di ammissibilita' e di valutazione delle domande di prosecuzione di cui al comma 1, nonche' i progetti ammessi, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto e delle Linee guida allegate. 3. I progetti degli enti locali che hanno formalizzato domanda di prosecuzione ai sensi del comma 1 decadono dal finanziamento nel caso in cui sopravviene un provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato ai sensi dell'art. 27 delle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 agosto 2016. L'avvio del procedimento di revoca comporta la sospensione del finanziamento sino alla conclusione del medesimo procedimento. 4. Nelle more dell'approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza. Le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacita' di accoglienza gia' autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell'ente locale. I progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, per disabili o persone con disagio mentale o psicologico sono autorizzati alla prosecuzione per tutti i posti finanziati, anche in esito alle variazioni della capacita' di accoglienza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con decreto da adottare ai sensi dell'articolo l'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 5. Gli enti locali titolari di finanziamento con scadenza entro il 30 giugno 2020 presentano richiesta di prosecuzione del progetto di accoglienza, entro il 31 dicembre 2019, con le modalita' di cui al presente decreto e alle Linee guida allegate. 6. Agli enti locali finanziati ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attivita' di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione e di ampliamento dei posti e relative modalita' di ammissibilita' e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonche' della disciplina in materia di richieste di sospensione. 7. Gli enti locali titolari di un progetto di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in scadenza al 31 dicembre 2019, finanziato con il Fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI) possono presentare per la medesima tipologia di destinatari progetti di accoglienza, con le modalita' indicate nelle Linee guida allegate al presente decreto. A tal fine, entro la data di scadenza dei progetti, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno apposita comunicazione. I progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2020.