Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. L'Amministrazione provvede ai relativi adempimenti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.