IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 17 settembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del  15
ottobre 2015 con il  quale  il  laboratorio  Dr.  Aita  &  Associated
Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed
igiene alimentare, ubicato in Catania, via Filippo Liardo n.  40,  e'
stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel  settore
oleicolo; 
  Vista la domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  presentata  dal
laboratorio sopra indicato in data 12 novembre 2019; 
  Considerato  che  dalla  suddetta  domanda  di  rinnovo  si  evince
altresi' il cambio di denominazione del laboratorio da  «Dr.  Aita  &
Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di
ricerca ed igiene alimentare» in: «Dr. Aita &  Associated  Inspectors
Italia S.r.l. - Divisione Chemlab Istituto di ricerca»; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  26  giugno  2019
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  l'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rinnovo  dell'autorizzazione  in  argomento,  con  contestuale  presa
d'atto del cambio della denominazione del laboratorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Dr. Aita & Associated  Inspectors  Italia  S.r.l.  -
Divisione Chemlab - Istituto di  ricerca,  ubicato  in  Catania,  via
Filippo Liardo n. 40, e' autorizzato al rilascio dei  certificati  di
analisi nel settore oleicolo limitatamente  alle  prove  elencate  in
allegato al presente decreto.