Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo ha luogo il collocamento della  trentatreesima  tranche  dei
titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione
delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del  «decreto
di massima», cosi'  come  integrato  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto n. 31383 del 16 aprile 2018. 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 novembre 2019.