Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI Microelettronica i soggetti individuati dalla decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica selezionati dallo Stato italiano. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono: a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata dalla comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'»; d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea. 3. Possono essere ammessi al sostegno del Fondo IPCEI Microelettronica anche ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva approvazione da parte della Commissione europea.