Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.   Possono   beneficiare   del   sostegno   del    Fondo    IPCEI
Microelettronica  i   soggetti   individuati   dalla   decisione   di
autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica  selezionati  dallo  Stato
italiano. 
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono: 
  a) essere costituiti e  regolarmente  iscritti  al  registro  delle
imprese; 
  b) essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
  c)  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della
Commissione europea n. 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014  recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'»; 
  d) essere  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
  e)  non  rientrare  tra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla
Commissione europea. 
  3.  Possono  essere   ammessi   al   sostegno   del   Fondo   IPCEI
Microelettronica anche ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al
comma 1, previa notifica e successiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea.