Art. 4 
 
               Progetti, attivita' e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili i progetti  che  prevedono  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione e quelle  relative  alla
prima applicazione industriale, ivi compresa  la  disseminazione  dei
risultati, sostenuti dallo Stato italiano  secondo  quanto  stabilito
nella decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microlettronica. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti  devono  essere  attuati
secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione   di   autorizzazione
dell'IPCEI Microlettronica, realizzando le  attivita'  e  perseguendo
gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in  conformita'  ai  project
portfolio autorizzati dalla Commissione europea. 
  3. Le spese e i costi  sono  ammissibili  secondo  quanto  indicato
nell'allegato «Costi ammissibili» della comunicazione n. 188/2014. In
particolare, sono ammissibili: 
  a) le spese  relative  a  studi  di  fattibilita',  compresi  studi
preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni
necessarie per la realizzazione del progetto; 
  b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura  e
per il periodo in  cui  sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili
unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del
progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; 
  c)  i  costi  relativi  all'acquisto  (o   alla   costruzione)   di
fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono
determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali
o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base
ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei
fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit
di finanziamento, ex ante o ex post; 
  d) i costi  di  altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi
necessari per il progetto; 
  e) i costi  sostenuti  per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i
brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca
contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonche'
costi per i servizi di consulenza e  servizi  equivalenti  utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto; 
  f) le spese  amministrative  (comprese  le  spese  generali)  e  di
personale direttamente imputabili alle attivita' di ricerca, sviluppo
e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione
industriale; 
  g) per  la  prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto
capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   fintantoche'
l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attivita'   di   ricerca,
sviluppo e innovazione e contiene di per  se'  una  componente  molto
importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e
necessario per l'esecuzione efficace del progetto; 
  h) altri costi possono essere accettati se giustificati  e  laddove
siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad
eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera
g). 
  4. Non possono  essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI
Microelettronica,  limitazioni  alla  possibilita'  per  i   soggetti
beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea  i
risultati ottenuti dalle attivita' agevolate ai  sensi  del  presente
decreto.