Art. 5 Agevolazioni concedibili 1. L'effettiva implementazione dell'aiuto e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI Microelettronica sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica. 2. L'agevolazione massima concedibile e' rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attivita' previste dai progetti autorizzati dalla decisione di autorizzazione dell'IPCEI Microelettronica. 3. Nel caso degli organismi di ricerca le agevolazioni massime concedibili possono essere determinate sulla base del massimale approvato in sede di valutazione del project portfolio. 4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso entro, le disponibilita' finanziarie del Fondo IPCEI Microelettronica. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.