Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1.  L'effettiva  implementazione  dell'aiuto   e'   soggetta   alla
preventiva approvazione della Commissione  europea  e,  pertanto,  le
agevolazioni del Fondo IPCEI  Microelettronica  sono  concesse  nelle
forme  e  nei  limiti  previsti  dalla  decisione  di  autorizzazione
dell'IPCEI Microelettronica. 
  2. L'agevolazione massima concedibile e' rappresentata dal  deficit
di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto  ai  costi  e
alle spese ammissibili relativi alle attivita' previste dai  progetti
autorizzati   dalla   decisione    di    autorizzazione    dell'IPCEI
Microelettronica. 
  3. Nel caso degli organismi  di  ricerca  le  agevolazioni  massime
concedibili possono  essere  determinate  sulla  base  del  massimale
approvato in sede di valutazione del project portfolio. 
  4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in  ogni
caso  entro,  le   disponibilita'   finanziarie   del   Fondo   IPCEI
Microelettronica. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono
cumulabili,  con  riferimento  alle   medesime   spese,   con   altre
agevolazioni  pubbliche  che  si  configurano  come  aiuti  di  Stato
notificati ai sensi dell'art.  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea o  comunicati  ai  sensi  dei  regolamenti  della
Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili  con
il  mercato  interno,  incluse  quelle  concesse   sulla   base   del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
(aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013.