Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 e del 13 dicembre 2013 n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione. 3. Al fine di supportare le competenti Autorita' albanesi nella realizzazione di verifiche di agibilita' sugli edifici nei territori colpiti dall'evento di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile puo' altresi' coordinare l'invio nei medesimi territori di liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria, designati dai rispettivi Consigli nazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati di comprovata esperienza nel concorso alle attivita' di rilievo dell'agibilita' maturate nel corso di eventi sismici di rilevanza nazionale e che manifestino disponibilita' su base volontaria allo svolgimento in particolare di attivita' di affiancamento e formazione dei tecnici locali. 4. Al personale di cui al comma 3 e' garantito esclusivamente il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonche' una somma forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso. 5. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui al comma 4 i liberi professionisti impiegati nell'emergenza in parola presentano istanza direttamente al Consiglio o Collegio nazionale di appartenenza che provvedono alle necessarie verifiche istruttorie e trasmettono al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute al Consiglio o al Collegio nazionale che effettuano i successivi versamenti a favore dei suddetti liberi professionisti. 6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura ai suddetti liberi professionisti. A carico dei medesimi professionisti restano, comunque, le coperture in termini di responsabilita' civile e di danno verso terzi nonche' gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria e di profilassi vaccinale, eventualmente correlate con l'impiego degli stessi nei territori colpiti dagli eventi sismici. 7. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'Albania, con le modalita' di cui al comma 8, di attrezzature e beni necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 8. Alla donazione dei beni di cui al comma 7 alla Repubblica dell'Albania si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Albania con le autorita' locali. 9. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento.