Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla
  popolazione. 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale di  cui  al  comma  2
dell'art. 1 del presente provvedimento. 
  2. Il personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato
ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove  necessario,  ad
utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art.  28
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 12 settembre 2012 n. 4499 e del 13 dicembre 2013 n. 5475, per far
fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di  beni  e
servizi, anche in assenza  della  prescritta  previa  autorizzazione,
fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione. 
  3. Al fine di supportare le  competenti  Autorita'  albanesi  nella
realizzazione di verifiche di agibilita' sugli edifici nei  territori
colpiti  dall'evento  di  cui  in  premessa,  il  Dipartimento  della
protezione civile  puo'  altresi'  coordinare  l'invio  nei  medesimi
territori di  liberi  professionisti  iscritti  ai  relativi  albi  e
collegi professionali o  associazioni  di  categoria,  designati  dai
rispettivi Consigli nazionali, ai sensi dell'art.  13,  comma  2  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati  di  comprovata  esperienza
nel concorso alle attivita' di rilievo dell'agibilita'  maturate  nel
corso di eventi sismici di  rilevanza  nazionale  e  che  manifestino
disponibilita' su base volontaria allo svolgimento in particolare  di
attivita' di affiancamento e formazione dei tecnici locali. 
  4. Al personale di cui al comma 3 e'  garantito  esclusivamente  il
rimborso delle spese di  vitto,  viaggio  e  alloggio  effettivamente
sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
nonche' una somma forfettariamente parametrata su base mensile a  200
ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per  la
categoria A  fascia  retributiva  F1  del  personale  dei  ruoli  del
Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento  ai
giorni  di  effettivo  impiego  sul  territorio  colpito  dall'evento
calamitoso. 
  5. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui  al
comma 4 i liberi professionisti impiegati  nell'emergenza  in  parola
presentano istanza direttamente al Consiglio o Collegio nazionale  di
appartenenza che provvedono alle necessarie verifiche  istruttorie  e
trasmettono al Dipartimento  della  protezione  civile  l'elenco  dei
beneficiari  e  dei  relativi  importi  da  liquidare  con  specifica
indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di  effettivo
impiego sul territorio. Il Dipartimento della  protezione  civile,  a
fronte della presentazione di  pertinente  e  idonea  documentazione,
provvede a riconoscere le somme dovute al  Consiglio  o  al  Collegio
nazionale  che  effettuano  i  successivi  versamenti  a  favore  dei
suddetti liberi professionisti. 
  6. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine  di  garantire
idonea copertura ai suddetti  liberi  professionisti.  A  carico  dei
medesimi professionisti restano, comunque, le coperture in termini di
responsabilita' civile e di danno verso terzi nonche' gli adempimenti
in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche  sanitaria  e
di profilassi vaccinale, eventualmente correlate con l'impiego  degli
stessi nei territori colpiti dagli eventi sismici. 
  7. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la
donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'Albania,
con le modalita' di cui al comma 8, di attrezzature e beni  necessari
all'assistenza  alla  popolazione,  inviati  ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 1. 
  8. Alla donazione dei beni  di  cui  al  comma  7  alla  Repubblica
dell'Albania si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite
dell'Ambasciata d'Italia in Albania con le autorita' locali. 
  9. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di  donazione
si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  5  del  presente
provvedimento.