Art. 3 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio Nazionale della Protezione civile 
 
  1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della  protezione
civile  puo'  essere  autorizzata,  in  deroga  alla   contrattazione
collettiva nazionale di  comparto,  per  la  durata  dello  stato  di
emergenza di cui in premessa per  l'impiego  sul  territorio  colpito
dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale  indennita'
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione,
forfettariamente parametrata  su  base  mensile  a  duecento  ore  di
straordinario festivo e  notturno,  determinata  con  riferimento  ai
giorni di effettivo impiego.