Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio Nazionale della Protezione civile 1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a duecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.