Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  a
derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria,
alle seguenti disposizioni: 
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5,  6  secondo
comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; 
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,  41,
42 e 119; 
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  22  novembre
2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; 
  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45; 
  decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254,
art. 14; 
  leggi ed altre disposizioni strettamente  connesse  alle  attivita'
previste dalla presente ordinanza.