Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede,  nel  limite  massimo  di  euro
3.500.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 dicembre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli