Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.500.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2019 Il Capo del Dipartimento: Borrelli