Art. 2 
 
                  Ricevuta da rilasciare all'utente 
                in seguito all'accertamento sanitario 
 
  1.  Al  termine  dell'accertamento  sanitario,  il  medico   o   la
commissione  medica  locale,  rilasciano   all'utente   la   ricevuta
dell'avvenuta  trasmissione  al  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione gli affari generali ed il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica.  La  ricevuta
e' generata automaticamente dal sistema informatico  ed  e'  conforme
all'allegato 1. 
  2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il  medico  o  la  commissione
medica locale che hanno  ritenuto  non  sussistenti  i  requisiti  di
idoneita' per il rilascio della patente  di  guida  o  di  una  delle
categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario
imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti,  ovvero
ancora ha previsto una conferma di validita'  del  documento  per  un
termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126  del
codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione,  al
fine di consentire all'utente di intraprendere le  iniziative  a  sua
tutela ammesse dalle norme vigenti. 
  3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a  visita
di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita'  della  patente,
costituisce titolo per condurre veicoli a motore della  categoria  di
patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla  consegna  della
patente di guida rinnovata.