Art. 2 Ricevuta da rilasciare all'utente in seguito all'accertamento sanitario 1. Al termine dell'accertamento sanitario, il medico o la commissione medica locale, rilasciano all'utente la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta e' generata automaticamente dal sistema informatico ed e' conforme all'allegato 1. 2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti. 3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a visita di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita' della patente, costituisce titolo per condurre veicoli a motore della categoria di patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla consegna della patente di guida rinnovata.