Art. 3 Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente all'accertamento sanitario 1. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario sia attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validita' della patente, e' indicato: «scadenza di validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada». 2. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario svolto dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per la fattispecie di cui all'art. 119 del codice della strada, sia attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica per un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validita' della patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di scadenza di validita' con decorrenza dalla data di effettuazione della visita medica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2019 Il direttore generale: Dondolini