Art. 3 
 
Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente
                     all'accertamento sanitario 
 
  1. Nel caso  in  cui  a  seguito  dell'accertamento  sanitario  sia
attestata l'idoneita'  del  soggetto  sottoposto  a  verifica,  sulla
ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante  il
periodo  di  validita'  della  patente,  e'  indicato:  «scadenza  di
validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada». 
  2. Nel caso in cui a  seguito  dell'accertamento  sanitario  svolto
dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per  la
fattispecie  di  cui  all'art.  119  del  codice  della  strada,  sia
attestata l'idoneita' del  soggetto  sottoposto  a  verifica  per  un
periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art.
126 del codice della strada, sulla ricevuta di  cui  all'art.  2,  in
corrispondenza del campo indicante  il  periodo  di  validita'  della
patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di  scadenza  di
validita' con decorrenza dalla data  di  effettuazione  della  visita
medica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2019 
 
                                     Il direttore generale: Dondolini