Art. 5 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o
aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, detto evento costituisce
causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.
1218 del codice civile. I soggetti titolari di  mutui  relativi  agli
edifici distrutti o resi inagibili  anche  parzialmente  ovvero  alla
gestione di attivita' di natura commerciale ed economica  svolte  nei
medesimi edifici,  previa  presentazione  di  autocertificazione  del
danno  subito,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti  di  credito  e
bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita'  o  all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non  oltre  la  data  di  cessazione
dello stato di emergenza, una sospensione  delle  rate  dei  medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera  rata  e  quella  della
sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 21 maggio 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,  le
rate in scadenza entro la predetta data.