Art. 9 
 
         Confronti tra candidati a Presidente della regione 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui agli articoli  precedenti,  la  RAI  trasmette  confronti  tra  i
candidati  in  condizioni  di  parita'  di  tempo,  di  parola  e  di
trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con
altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  RAI  a   contenuto
specificamente  informativo.  Il  confronto   e'   moderato   da   un
giornalista della RAI e possono fare domande  anche  giornalisti  non
appartenenti  alla  RAI,  scelti  tra   differenti   testate   e   in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a  titolo
non oneroso. 
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 6, commi 6, 8 e 10.