Art. 2 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative  all'acquisto  dei  suddetti
titoli e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo  le
modalita' previste dalla Convenzione tra  la  Banca  d'Italia  e  gli
operatori ammessi a  partecipare  alle  operazioni  di  collocamento,
acquisto e concambio di titoli di Stato. 
  Sono ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli  operatori
specialisti in titoli di Stato, di cui agli  articoli  23  e  28  del
decreto ministeriale  n.  216  del  22  dicembre  2009  citato  nelle
premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.