Art. 2 L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.