Art. 3 
 
  Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque
per ciascuno dei  titoli  in  cessione  di  cui  all'art.  1,  devono
contenere l'indicazione del capitale nominale  dei  titoli  che  essi
intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. 
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo di un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di  importo  diverso
vengono arrotondate per difetto. 
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore   non
verranno prese in considerazione. Eventuali offerte  di  importo  non
multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.