Art. 4 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le  ore
11,00  del  giorno   6   dicembre   2019,   esclusivamente   mediante
trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite  Rete
nazionale interbancaria (di seguito Rete), con le modalita'  tecniche
stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli  di
Stato. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella
Convenzione  stipulata  tra  la  Banca  d'Italia  e   gli   operatori
richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. 
  Le offerte risultate accolte  sono  vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.