Art. 5 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte di cui al precedente  articolo,  le  operazioni  d'asta  sono
eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in
presenza di un funzionario della Banca medesima, il  quale,  ai  fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione    delle    offerte
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi  importi,   in   ordine
crescente di prezzo richiesto. 
  Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo  con  l'intervento,
anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un  funzionario
del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale
rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano  i  prezzi
di acquisto e le relative quantita'. 
  L'esito delle operazioni  di  acquisto  viene  reso  noto  mediante
comunicato stampa.