Art. 7 
 
  Il  regolamento  dei  titoli  acquistati  sara'  effettuato  il  10
dicembre  2019,  per  il  tramite  della  Banca  d'Italia,   cui   il
Dipartimento del Tesoro mette a disposizione  il  controvalore  degli
importi per il capitale e gli interessi. 
  A tal  fine  la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  riconoscere  agli
operatori, con valuta pari al  giorno  di  regolamento,  gli  importi
relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori  e
con corresponsione di dietimi d'interesse per: 
    9 giorni per il BTP 1° giugno 2021, cedola 0,45%; 
    148 giorni per il CCTeu 15 luglio 2023; 
    117 giorni per il CCTeu 15 febbraio 2024. 
  I conseguenti oneri  per  rimborso  capitale  e  interessi  passivi
faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di
voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare  21.1)  e
per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2)
e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in
corso. 
  A tal fine la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via
automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. 
  L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine   di    regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia,  secondo  la
normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  In caso di ritardo nella consegna dei titoli  di  cui  al  presente
decreto  da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione   le
disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato  nelle
premesse.