IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  conterimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali»  ed,  in  particolare,  l'art.  58  il
quale, al comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016,
presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di  garanzia  per
gli interventi  finalizzati  al  potenziamento  delle  infrastrutture
idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il
territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela  della  risorsa
idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea  e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, alimentato  tramite  una
specifica componente della tariffa del servizio idrico  integrato,  e
che gli  interventi  del  Fondo  di  garanzia  sono  assistiti  dalla
garanzia dello Stato,  quale  garanzia  di  ultima  istanza,  secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 2 dell'art. 58  della  predetta  legge  28  dicembre
2015, n. 221, il quale prevede che con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico  previa  intesa  in
sede di  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli  interventi
prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione  del  Fondo  di
cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse  per
interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  nonche'
gli idonei strumenti di monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  dei
principi contenuti nel decreto; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale 2018-2020», ed, in particolare, l'art. 1,  i  commi  516,
521, 522, 524 e 528; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
30 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 19 luglio 2019, n. 168,  con  il  quale,  in  attuazione
dell'art. 58, comma 2 della 28 dicembre 2015, n. 221,  sono  definiti
gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di  utilizzazione
del Fondo di cui  all'art.  58,  comma  1  della  predetta  legge  n.
221/2015; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni  e  le
modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui  all'art.  58,
comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui  all'art.  58,
comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n.  221  (di  seguito:
«Fondo»).