IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il conterimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed, in particolare, l'art. 58 il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, e che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il comma 2 dell'art. 58 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi contenuti nel decreto; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020», ed, in particolare, l'art. 1, i commi 516, 521, 522, 524 e 528; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2019, n. 168, con il quale, in attuazione dell'art. 58, comma 2 della 28 dicembre 2015, n. 221, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge n. 221/2015; Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: «Fondo»).