Art. 2 
 
               Operativita' della garanzia dello Stato 
 
  1. A norma dell'art. 58, comma 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
221, gli interventi di  garanzia  del  Fondo,  sono  assistiti  dalla
garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal
Fondo  per  la  garanzia  concessa,  quantificato  sulla  base  della
normativa che regola  il  funzionamento  della  garanzia  medesima  e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. La  richiesta  di  escussione  della  garanzia  dello  Stato  va
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del Tesoro direzione VI ed alla Cassa per  i  servizi  energetici  ed
ambientali (di seguito «CSEA»)  trascorsi  infruttuosamente  sessanta
giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato  di  CSEA,  provvede  al
pagamento di quanto dovuto, dopo avere  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
  7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di  cui  al
comma 1,  lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore principale anche in relazione  alle  eventuali
garanzie  reali  o  personali  acquisite  a  fronte   dell'operazione
assistita dall'intervento del Fondo. CSEA, in  nome  e  per  conto  e
nell'interesse dello Stato,  cura  le  procedure  di  recupero  anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni.