Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti  sulla  garanzia
dello  Stato  di  ultima  istanza,   CSEA   fornisce   al   Ministero
dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti entro il 28 febbraio di  ciascun  anno,  una  relazione
sull'equilibrio  economico-finanziario  del   Fondo   e   sulla   sua
sostenibilita', con particolare riferimento alla  rischiosita'  degli
interventi  ammessi  alla  garanzia,  all'adeguatezza  dei   relativi
accantonamenti ed  alla  congruita'  delle  risorse  disponibili  sul
Fondo. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo',  entro  trenta
giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma  1,  acquisire
ulteriori  informazioni.  Qualora  dall'insieme  delle   informazioni
acquisite  emergano  squilibri   economico-finanziari   che   possano
compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia
e delle finanze  puo'  proporre  alla  CSEA  ed  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di misure  finalizzate  al
contenimento dei potenziali impatti sulla  garanzia  dello  Stato  di
ultima istanza e sulla finanza pubblica.  La  CSEA  ed  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  i  successivi  novanta
giorni, forniscono al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  una
relazione in ordine alle misure adottate ed ai risultati conseguiti. 
  3. Qualora le misure adottate ai sensi  del  comma  2  non  fossero
ritenute  idonee  a  ristabilire  l'equilibrio  e  la  sostenibilita'
economico-finanziaria del Fondo  con  possibili  ripercussioni  sulla
garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza  pubblica,  il
direttore generale del Tesoro, sentita CSEA  ed  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo',  con  decreto,   sospendere
l'operativita' della  garanzia  dello  Stato  in  relazione  a  nuovi
interventi da ammettere alla garanzia del Fondo,  sino  all'accertato
superamento dei citati squilibri. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 novembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1501