Art. 3 Sospensione e rinegoziazione del finanziamento agevolato 1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sugli interventi adottati in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 di cui al precedente art. 2, possono essere disposti, per una sola volta e nel rispetto dell'intensita' di aiuto determinata in sede di concessione: a) una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di dodici mesi, con scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e b) in aggiunta ovvero in alternativa alla sospensione di cui alla precedente lettera a), un allungamento dei piani di ammortamento fino a quindici anni di durata complessiva a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato. 2. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti dall'impresa al Ministero dello sviluppo economico alle scadenze del piano di ammortamento originario. 3. Ove le rate di cui al comma 2 risultino gia' scadute alla data di autorizzazione alla rinegoziazione, gli interessi sono corrisposti entro sessanta giorni da tale data, maggiorati degli interessi di mora. 4. La sospensione e la rinegoziazione di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta anche in relazione alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali. 5. Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese interessate.