((Art. 1 ter 
 
                      Campagne di informazione 
                e formazione ambientale nelle scuole 
 
  1. Al fine  di  avviare  campagne  di  informazione,  formazione  e
sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare  sugli
strumenti e le azioni di  contrasto,  mitigazione  e  adattamento  ai
cambiamenti climatici, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  uno  specifico  fondo  denominato  «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a  finanziare  progetti,
iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica. 
  3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni
ordine e grado, in forma singola o  associata,  anche  congiuntamente
alle associazioni di protezione ambientale, al  Sistema  nazionale  a
rete per la protezione dell'ambiente, a  universita'  statali  e  non
statali, a centri di ricerca pubblici,  a  consorzi  universitari  ed
interuniversitari,   presentano   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  proprie   proposte   progettuali
coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare
con il fondo di cui al comma 1. 
  4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  da  adottare  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di
ripartizione e assegnazione del finanziamento. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  20
          agosto  2019,   n.   92   (Introduzione   dell'insegnamento
          scolastico  dell'educazione   civica),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195: 
                «Art. 3 (Sviluppo delle  competenze  e  obiettivi  di
          apprendimento). - 1. In  attuazione  dell'articolo  2,  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sono definite linee guida per  l'insegnamento
          dell'educazione  civica  che  individuano,  ove  non   gia'
          previsti,  specifici  traguardi  per  lo   sviluppo   delle
          competenze  e  obiettivi  specifici  di  apprendimento,  in
          coerenza con le  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          nonche' con il  documento  Indicazioni  nazionali  e  nuovi
          scenari e con le Indicazioni nazionali per  i  licei  e  le
          linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali
          vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: 
                  a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,
          dell'Unione  europea  e  degli  organismi   internazionali;
          storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
                  b)  Agenda  2030  per  lo   sviluppo   sostenibile,
          adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25
          settembre 2015; 
                  c) educazione alla cittadinanza  digitale,  secondo
          le disposizioni dell'articolo 5; 
                  d)   elementi   fondamentali   di   diritto,    con
          particolare riguardo al diritto del lavoro; 
                  e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile
          e tutela del patrimonio ambientale, delle identita',  delle
          produzioni    e    delle    eccellenze    territoriali    e
          agroalimentari; 
                  f) educazione alla legalita' e al  contrasto  delle
          mafie; 
                  g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
          patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
                  h) formazione di  base  in  materia  di  protezione
          civile. 
                2.    Nell'ambito    dell'insegnamento    trasversale
          dell'educazione civica sono altresi' promosse  l'educazione
          stradale,  l'educazione  alla  salute   e   al   benessere,
          l'educazione al volontariato e  alla  cittadinanza  attiva.
          Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare
          il rispetto nei confronti delle persone,  degli  animali  e
          della natura.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17(Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).».